Art. 76

Determinazione delle spese

In vigore dal 17 set 2009
Determinazione delle spese 1.   Una domanda di determinazione delle spese è ammissibile soltanto se è stata presa la decisione in relazione alla quale è presentata la domanda stessa e, in caso di ricorso contro tale decisione, se la commissione di ricorso ha deciso in merito al ricorso stesso. Alla domanda va allegata una fattura delle spese, con le pezze d'appoggio. 2.   Le spese possono essere determinate una volta che sia stata stabilita la loro attendibilità. 3.   Alla parte che abbia sostenuto le spese di un'altra parte può essere imposto solo il rimborso delle spese di cui al paragrafo 4. Se la parte vincente in un procedimento è rappresentata da più di un agente, consulente o avvocato, sono a carico della parte soccombente soltanto le spese, di cui al paragrafo 4, riferite a una di tali persone. 4.   Le spese essenziali del procedimento includono quanto segue: a) spese per testimoni e periti pagate dall'Ufficio; b) spese di viaggio e diaria di una parte e di un agente, consulente o avvocato nominato come rappresentante legale dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria relativa ai testimoni e ai periti fissata dall'allegato I; c) remunerazione di un agente, consulente o avvocato debitamente nominato come rappresentante legale da una parte dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria fissata dall'allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo