Art. 78
Dati relativi al procedimento e alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali da inserire nei registri
In vigore dal 17 set 2009
Dati relativi al procedimento e alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali da inserire nei registri
1. Nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono iscritti i seguenti «altri elementi» di cui all', paragrafo 3, del regolamento di base;
a)
data di pubblicazione, qualora la pubblicazione sia un evento rilevante ai fini del computo dei termini;
b)
opposizioni e relative date, nomi e indirizzi degli opponenti e dei loro rappresentanti legali;
c)
data di priorità (data e Stato della domanda precedente);
d)
azioni intentate contro le domande di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e all'articolo 99 del regolamento di base relative al diritto a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la decisione definitiva su, o ogni altra causa di estinzione di tali azioni.
2. Su richiesta, sono iscritti nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali i seguenti «altri elementi» di cui all', paragrafo 3, del regolamento di base:
a)
la costituzione di un diritto di garanzia o di un diritto reale su una privativa comunitaria per ritrovati vegetali fornita come garanzia o diritto reale,
b)
le azioni intentate contro le domande di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 99 del regolamento di base connesse con la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la decisione definitiva su, o ogni altra causa di estinzione di tali azioni.
3. Il presidente dell'Ufficio decide le modalità d'iscrizione e può decidere che dati ulteriori siano iscritti nei registri ai fini della gestione dell'Ufficio.
Il presidente dell'Ufficio determina la forma dei registri. I registri possono essere tenuti sotto forma di base dati elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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