Art. 87
Bollettino ufficiale
In vigore dal 17 set 2009
Bollettino ufficiale
1. Il documento da pubblicare almeno ogni due mesi conformemente all' del regolamento di base è denominato il Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, di seguito «il Bollettino ufficiale».
2. Il Bollettino ufficiale contiene anche le informazioni iscritte nei registri conformemente all', paragrafo 1, lettere c) e d), all', paragrafo 2, e all'.
3. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di pubblicazione del Bollettino ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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