Art. 85

Accesso alle sperimentazioni di coltura

In vigore dal 17 set 2009
Accesso alle sperimentazioni di coltura 1.   Per avere accesso alle sperimentazioni di coltura va presentata richiesta scritta all'Ufficio. Col consenso dell'Ufficio, l'ufficio d'esame può dare accesso ai campi di sperimentazione. 2.   Salvo il disposto dell', paragrafo 3, del regolamento di base, l'accesso generalizzato dei visitatori ai campi di sperimentazione può essere consentito, a condizione che tutte le varietà coltivate siano codificate e l'ufficio d'esame autorizzato abbia preso adeguate misure, approvate dall'Ufficio, per impedire l'esportazione di materiale e sia stato fatto il necessario per salvaguardare i diritti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. 3.   Il presidente dell'Ufficio può decidere modalità procedurali per l'accesso alle sperimentazioni di coltura e un controllo delle misure preventive di cui al paragrafo 2.
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Accesso alle sperimentazioni di coltura (Art. 85 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo