Art. 83
Conservazione dei fascicoli
In vigore dal 17 set 2009
Conservazione dei fascicoli
1. I documenti, sotto forma di originali o di copie, relativi al procedimento sono conservati in fascicoli contrassegnati da un numero per ogni procedimento, salvo i documenti relativi all'esclusione o alla ricusazione di membri della commissione di ricorso, di agenti dell'Ufficio o dell'ufficio d'esame interessato, che devono essere conservati a parte.
2. L'Ufficio conserva una copia del fascicolo di cui al paragrafo 1 (copia del fascicolo) che è considerata una copia completa e autentica del fascicolo. Gli uffici d'esame conservano una copia dei documenti relativi alle procedure (copia d'esame), ma garantiscono il rilascio degli originali di cui l'Ufficio non dispone.
3. I documenti originali presentati dalle parti che formano la base di fascicoli elettronici possono essere distrutti dopo un periodo successivo al loro ricevimento da parte dell'Ufficio.
4. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità e il periodo di conservazione dei fascicoli, nonché il periodo di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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