Art. 82
Consultazione pubblica dei registri
In vigore dal 17 set 2009
Consultazione pubblica dei registri
1. I registri sono accessibili al pubblico presso la sede dell'Ufficio.
L’accesso ai registri e ai documenti ivi contenuti è concesso agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili all'accesso ai documenti dell’Ufficio a titolo dell’.
2. La consultazione in loco dei registri è gratuita.
La produzione e l’invio di estratti dei registri, in qualsiasi forma che, non limitandosi alla semplice riproduzione di un documento o di parti dello stesso, richieda il trattamento o la manipolazione di dati, sono soggetti al pagamento di una tassa.
3. Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali o delle sezioni distaccate riconosciuti, a norma dell', paragrafo 4, del regolamento di base.
Storico versioni
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