Art. 82

Consultazione pubblica dei registri

In vigore dal 17 set 2009
Consultazione pubblica dei registri 1.   I registri sono accessibili al pubblico presso la sede dell'Ufficio. L’accesso ai registri e ai documenti ivi contenuti è concesso agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili all'accesso ai documenti dell’Ufficio a titolo dell’. 2.   La consultazione in loco dei registri è gratuita. La produzione e l’invio di estratti dei registri, in qualsiasi forma che, non limitandosi alla semplice riproduzione di un documento o di parti dello stesso, richieda il trattamento o la manipolazione di dati, sono soggetti al pagamento di una tassa. 3.   Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali o delle sezioni distaccate riconosciuti, a norma dell', paragrafo 4, del regolamento di base.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo