Art. 84

Accesso ai documenti dell’Ufficio

In vigore dal 17 set 2009
Accesso ai documenti dell’Ufficio 1.   Il consiglio d’amministrazione adotta le modalità d’accesso ai documenti dell’Ufficio, compresi i registri. 2.   Il consiglio d’amministrazione adotta le categorie di documenti dell’Ufficio da rendere direttamente accessibili al pubblico mediante la pubblicazione, compresa la pubblicazione tramite mezzi elettronici.
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