Art. 84
Accesso ai documenti dell’Ufficio
In vigore dal 17 set 2009
Accesso ai documenti dell’Ufficio
1. Il consiglio d’amministrazione adotta le modalità d’accesso ai documenti dell’Ufficio, compresi i registri.
2. Il consiglio d’amministrazione adotta le categorie di documenti dell’Ufficio da rendere direttamente accessibili al pubblico mediante la pubblicazione, compresa la pubblicazione tramite mezzi elettronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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