Art. 88
Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni
In vigore dal 17 set 2009
Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni
Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale la data di ricevimento di una domanda di licenza che deve essere concessa dall'Ufficio e di adozione della decisione in merito, i nomi e gli indirizzi delle parti e il tipo di decisione richiesta o adottata. Nel caso di una decisione di concessione di licenza obbligatoria, è pubblicato anche il contenuto della decisione.
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