Art. 88

Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni

In vigore dal 17 set 2009
Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale la data di ricevimento di una domanda di licenza che deve essere concessa dall'Ufficio e di adozione della decisione in merito, i nomi e gli indirizzi delle parti e il tipo di decisione richiesta o adottata. Nel caso di una decisione di concessione di licenza obbligatoria, è pubblicato anche il contenuto della decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni (Art. 88 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo