Art. 90
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 17 set 2009
Comunicazione delle informazioni
1. La comunicazione delle informazioni che devono essere scambiate conformemente all' del regolamento di base viene effettuata direttamente tra le autorità di cui a detto articolo.
2. La comunicazione delle informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base da parte dell'Ufficio o all'Ufficio può avvenire gratuitamente tramite i competenti uffici per ritrovati vegetali degli Stati membri.
3. Il disposto del paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione delle informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base effettuata dall'ufficio d'esame o all'ufficio d'esame. L'Ufficio riceve una copia di tale comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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