Art. 92
Procedura relativa alla rogatoria
In vigore dal 17 set 2009
Procedura relativa alla rogatoria
1. Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che si impegna a ricevere la rogatoria disposta dall'Ufficio e a trasmetterla alle autorità giudiziarie o alle altre autorità competenti affinché ne sia data esecuzione.
2. L'Ufficio redige la rogatoria nella lingua dell'autorità giudiziaria o delle altre autorità competenti o allega una traduzione in tale lingua.
3. Salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, l'autorità giudiziaria o le altre autorità competenti applicano il diritto interno quanto alle procedure da seguire per dare esecuzione alla richiesta. In particolare, esse applicano adeguate misure di esecuzione forzata conformemente al proprio diritto interno.
4. L'Ufficio è informato del momento e del luogo in cui vengono prese misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi e informa le parti, i testimoni e i periti interessati.
5. Su richiesta dell'Ufficio, le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti consentono la partecipazione degli agenti dell'Ufficio interessati e permettono loro di interrogare qualsiasi persona chiamata a deporre o direttamente o tramite l'autorità giudiziaria o d'altra autorità competente.
6. L'esecuzione della rogatoria non dà luogo ad alcun onere o tassa. Tuttavia, lo Stato membro in cui viene data esecuzione alla rogatoria può chiedere all'Ufficio il rimborso degli onorari dei periti e degli interpreti e delle spese derivanti dalla procedura di cui al paragrafo 5.
Storico versioni
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