Art. 91
Consultazione da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri o loro tramite
In vigore dal 17 set 2009
Consultazione da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri o loro tramite
1. La consultazione dei fascicoli di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base viene eseguita su una copia dei documenti originali del fascicolo, rilasciata dall'Ufficio esclusivamente a tal fine.
2. Durante il procedimento, le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi l'accesso ai documenti trasmessi dall'Ufficio. L'accesso è disciplinato dall' del regolamento di base; l'Ufficio non impone oneri a tal fine.
3. All'atto della trasmissione dei fascicoli alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica a quali restrizioni è soggetta la consultazione dei documenti relativi a domande e concessioni di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente all' del regolamento di base.
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