Art. 79
Iscrizione nel registro del trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali
In vigore dal 17 set 2009
Iscrizione nel registro del trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. Ogni trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali dietro presentazione o di prove documentali sufficienti o dell'atto di trasferimento o di documenti ufficiali che attestino il trasferimento o degli estratti dell'atto o dei documenti sufficienti a comprovare il trasferimento. L'Ufficio conserva una copia di tali prove documentali nei propri fascicoli.
Il presidente dell'Ufficio determina la forma e le condizioni in cui tali prove documentali devono essere conservate nei fascicoli dell'Ufficio.
2. L'iscrizione di un trasferimento può essere rifiutata soltanto nel caso d'inosservanza del disposto del paragrafo 1 e dell' del regolamento di base.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a qualsiasi trasferimento di un diritto a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la quale sia stata iscritta una domanda nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. I riferimenti al registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali si intendono fatti al registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:874:oj#art-79