Art. 75

Ripartizione delle spese

In vigore dal 17 set 2009
Ripartizione delle spese 1.   La decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di un'altra decisione in merito a un ricorso regola altresì la questione delle spese. 2.   In caso di ripartizione delle spese in base all', paragrafo 1, del regolamento di base, l'Ufficio indica tale ripartizione nella motivazione della decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una decisione in merito a un ricorso. Le parti non possono far valere l'omissione di tale indicazione.
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Ripartizione delle spese (Art. 75 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo