Art. 73

Nomina di un rappresentante legale

In vigore dal 17 set 2009
Nomina di un rappresentante legale 1.   La nomina di un rappresentante legale viene comunicata all'Ufficio. Nella comunicazione sono indicati il nome e l'indirizzo del rappresentante legale; si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 2 e 3. 2.   Salvo il disposto dell', paragrafo 4, nella comunicazione di cui al paragrafo 1 viene indicata altresì la situazione di lavoratore subordinato rispetto alla parte. Un lavoratore subordinato di una parte non può essere designato come rappresentante legale ai sensi dell' del regolamento di base. 3.   La comunicazione non conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2 viene considerata come non pervenuta. 4.   Un rappresentante legale la cui nomina abbia cessato di avere effetto continua a essere considerato rappresentante legale fino a quando detta cessazione non sia stata comunicata all'Ufficio. Salvo disposizioni contrarie, una nomina cessa di aver effetto nei confronti dell'Ufficio con la morte del rappresentato. 5.   Se una pluralità di parti che agiscono congiuntamente non hanno comunicato all'Ufficio la nomina di un rappresentante legale, si presume che la parte indicata per prima in una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza che l'Ufficio deve concedere, o in un'opposizione, sia stata indicata come rappresentante legale dell’altra parte o delle altre parti.
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Nomina di un rappresentante legale (Art. 73 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo