Art. 2
Designazione delle parti
In vigore dal 17 set 2009
Designazione delle parti
1. Una parte viene designata con il suo nome e indirizzo.
2. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche e per le società o le imprese si deve indicare la denominazione ufficiale.
3. L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.
Il presidente dell'Ufficio determina le modalità concernenti l'indirizzo, inclusi eventuali dettagli riguardanti altri mezzi di comunicazione.
4. Se una parte è una persona giuridica, questa è designata anche con il nome e l'indirizzo della persona fisica che la rappresenta legalmente in virtù della legge nazionale applicabile. A detta persona fisica si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo 2.
L'Ufficio può consentire deroghe alla norma della prima frase del primo comma.
5. La Commissione o uno Stato membro che siano parti in un procedimento, indicano un rappresentante per ogni procedimento cui prendono parte.
Storico versioni
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