Art. 3
Lingue delle parti
In vigore dal 17 set 2009
Lingue delle parti
1. Una lingua ufficiale dell'Unione europea, scelta da una parte per il primo documento inviato all'Ufficio e firmato a tal fine, è utilizzata da tale parte fino a quando l'Ufficio non avrà adottato una decisione definitiva.
2. Se una parte presenta un documento, firmato a tal fine, in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa da quella che dovrebbe essere utilizzata conformemente al paragrafo 1, il documento si considera ricevuto a partire da quando l'Ufficio dispone di una traduzione, fornita da altri servizi. L'Ufficio può consentire deroghe a tale norma.
3. La parte che nel procedimento orale impieghi una lingua diversa dalla lingua ufficiale dell'Unione europea utilizzata dagli agenti competenti dell'Ufficio o da altre parti o da entrambi e che essa stessa dovrebbe utilizzare provvede a un servizio simultaneo di interpretazione in detta lingua ufficiale. In caso contrario, il procedimento orale può continuare nelle lingue utilizzate dagli agenti competenti dell'Ufficio e dalle altre parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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