Art. 4

Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione

In vigore dal 17 set 2009
Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione 1.   Una parte, un testimone o un perito, che siano sentiti in un procedimento orale ai fini dell'istruzione, possono utilizzare una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. 2.   Se l'istruzione di cui al paragrafo 1 è stata decisa su richiesta di una parte e qualora una parte, un testimone o un perito non siano in grado di esprimersi adeguatamente in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, essi potranno essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede a un servizio di interpretazione nelle lingue utilizzate congiuntamente da tutte le parti o, in mancanza di queste, dagli agenti dell'Ufficio. L'Ufficio può consentire deroghe alla disposizione del primo comma. 3.   Le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento orale o di un'istruzione dagli agenti dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea vengono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono iscritte a verbale nella lingua utilizzata dagli agenti dell'Ufficio.
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Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo