Art. 1

Parti

In vigore dal 17 set 2009
Parti 1.   Le seguenti persone possono essere parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, denominato di seguito «l'Ufficio»: a) il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali; b) l'opponente, di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2100/94, di seguito «regolamento di base»; c) il titolare o i titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, denominati di seguito «il titolare»; d) qualsiasi persona la cui domanda o richiesta costituisca una condizione preliminare di una decisione dell'Ufficio. 2.   L'Ufficio può consentire che altre persone, oltre quelle indicate nel paragrafo 1, siano parti nel procedimento, ove ne facciano richiesta scritta e siano direttamente e individualmente interessate. 3.   Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, si intende per persona una persona fisica o una persona giuridica, nonché ogni ente assimilato a una persona giuridica dalla legge a esso applicabile.
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Parti (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo