Art. 69

Computo dei termini

In vigore dal 17 set 2009
Computo dei termini 1.   I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni. 2.   I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si verifica il fatto considerato, fatto che può consistere in un atto o nella scadenza di un altro termine. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto è una notificazione, il fatto considerato è la ricezione del documento notificato. 3.   In deroga al disposto del paragrafo 2, i termini possono decorrere dal quindicesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione di un atto quando si tratta dell'inserzione di cui all', di una decisione dell'Ufficio non notificata all'interessato o di un atto di una parte che deve essere pubblicata. 4.   Se è espresso in anni, il termine scade, dopo il numero di anni stabilito, nello stesso mese e nello stesso giorno del mese e del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese. 5.   Se è espresso in mesi, il termine scade, dopo il numero di mesi stabilito, il giorno che porta lo stesso numero del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese. 6.   Se è espresso in settimane, il termine scade, dopo il numero di settimane stabilito, il giorno che porta lo stesso nome del giorno in cui è avvenuto il fatto.
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