Art. 46

Ricezione del ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Ricezione del ricorso All'atto della ricezione di un ricorso, l'Ufficio lo contrassegna con un numero di fascicolo del procedimento di ricorso e con la data di recezione presso L'Ufficio e notifica al ricorrente il termine di trasmissione dei motivi del ricorso; l'omissione di detta notificazione non può essere fatta valere.
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