Art. 46

Ricezione del ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Ricezione del ricorso All'atto della ricezione di un ricorso, l'Ufficio lo contrassegna con un numero di fascicolo del procedimento di ricorso e con la data di recezione presso L'Ufficio e notifica al ricorrente il termine di trasmissione dei motivi del ricorso; l'omissione di detta notificazione non può essere fatta valere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ricezione del ricorso (Art. 46 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo