Art. 44
Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base
In vigore dal 17 set 2009
Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base
1. Il precedente titolare può chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare, come previsto all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base, entro due mesi, e il licenziatario può presentare tale domanda entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l'avvenuta iscrizione del nome del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.
2. La domanda di licenza a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base è corredata di documenti comprovanti che la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stata accettata. Si applica, mutatis mutandis, quanto disposto dall', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 5, dall', dall', paragrafo 3, dall', salvo la lettera f), dall', paragrafi 3 e 4, e dall' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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