Art. 41
Concessione di una licenza obbligatoria
In vigore dal 17 set 2009
Concessione di una licenza obbligatoria
1. La decisione di concessione di licenza obbligatoria, a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene una dichiarazione attestante i motivi d’interesse pubblico pertinenti.
2. I seguenti motivi possono, in particolare, essere considerati d’interesse pubblico:
a)
protezione della vita o della salute di uomini, animali o vegetali;
b)
necessità di rifornire il mercato di materiali dotati di caratteristiche specifiche;
c)
necessità di continuare a incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate.
3. La decisione di concedere una licenza obbligatoria a norma dell’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base contiene una dichiarazione indicante i motivi per cui l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico. I seguenti motivi, in particolare, possono essere addotti per giustificare che l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta:
a)
miglioramento delle tecniche colturali;
b)
miglioramento dell'ambiente;
c)
miglioramento delle tecniche che favoriscono l'uso della biodiversità genetica;
d)
miglioramento della qualità;
e)
miglioramento del rendimento;
f)
miglioramento della resistenza;
g)
miglioramento dell’adattamento a condizioni climatiche e/o ambientali specifiche.
4. La licenza obbligatoria non è esclusiva.
5. La licenza obbligatoria non può essere trasferita, se non in caso di cessione della parte di un'impresa che utilizza la licenza obbligatoria stessa, o in caso di cessione del diritto per una varietà essenzialmente derivata, di cui all', paragrafo 5, del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:874:oj#art-41