Art. 39

Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento

In vigore dal 17 set 2009
Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento 1.   Se nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione di rivendicazione contro il titolare, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di base, l'Ufficio può sospendere il procedimento di concessione di una licenza obbligatoria. Esso non la riapre prima dell'iscrizione nello stesso registro della decisione definitiva in merito o di un altro tipo di estinzione di tale azione. 2.   In caso di trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto per l'Ufficio, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte, su domanda del richiedente, se quest'ultimo ha chiesto al nuovo titolare una licenza, senza ottenerla, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l’avvenuta iscrizione del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. La domanda del richiedente è corredata di prove documentali sufficienti del suo vano tentativo ed eventualmente delle azioni del nuovo titolare. 3.   Nel caso di una domanda di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.
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Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento (Art. 39 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo