Art. 38

Esame della domanda di licenza obbligatoria

In vigore dal 17 set 2009
Esame della domanda di licenza obbligatoria 1.   Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza. 2.   Le domande di un supplemento di procedimento orale e d’istruzione sono inammissibili, a eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza. 3.   Prima di prendere una decisione, l'Ufficio invita le parti interessate a transigere in ordine a una licenza contrattuale. L'Ufficio, eventualmente, propone la transazione.
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Esame della domanda di licenza obbligatoria (Art. 38 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo