Art. 36
Modificazioni delle denominazioni varietali
In vigore dal 17 set 2009
Modificazioni delle denominazioni varietali
1. Qualora una denominazione varietale debba essere modificata, conformemente all' del regolamento di base, l'Ufficio comunica i motivi della modificazione al titolare, stabilendo un termine entro cui presentare una proposta di denominazione varietale modificata, e indicando che, in caso di mancata presentazione della proposta, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all' del regolamento di base.
2. Se la proposta di denominazione varietale modificata non può essere approvata dall'Ufficio, questo lo comunica immediatamente al titolare, fissando un nuovo termine entro il quale il titolare deve presentare una proposta adeguata e indicando che in caso di mancata proposta la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all' del regolamento di base.
3. Gli del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, a un'opposizione presentata conformemente all', paragrafo 3, del regolamento di base.
4. Se la proposta di modifica di una denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all', paragrafo 3, secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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