Art. 31
Presentazione
In vigore dal 17 set 2009
Presentazione
1. Nelle opposizioni di cui all' del regolamento di base si devono indicare:
a)
il nome del richiedente e il numero di fascicolo della domanda contro cui viene presentata l'opposizione;
b)
la designazione dell'opponente come parte ai sensi dell';
c)
se l'opponente ha designato un rappresentante legale, nome e indirizzo del rappresentante:
d)
l'assunto, di cui all', paragrafo 3, del regolamento di base, su cui si fonda l'opposizione e l'indicazione di dati o fatti, prove e argomentazioni presentati a sostegno dell'opposizione.
2. Se vengono presentate diverse opposizioni contro una stessa domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio può istruirle in un unico procedimento.
Storico versioni
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