Art. 66
Notificazione con consegna a mano
In vigore dal 17 set 2009
Notificazione con consegna a mano
Presso i locali dell'Ufficio può essere eseguita la notificazione di un documento con consegna a mano al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notificazione si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di ricevere il documento o di accusare ricevuta.
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