Art. 65
Notificazione per posta
In vigore dal 17 set 2009
Notificazione per posta
1. La notificazione a destinatari che non abbiano il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunità e che non abbiano designato un rappresentante legale conformemente all' del regolamento di base viene effettuata inviando i documenti tramite semplice lettera all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio. La notificazione si considera avvenuta per posta anche se la lettera viene rinviata in quanto non recapitabile al destinatario.
2. Quando la notificazione avviene tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, la raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo alla spedizione, salvo che la lettera non gli sia pervenuta o gli sia pervenuta in altra data; in caso di controversia, spetta all'Ufficio stabilire che la lettera è giunta a destinazione o stabilire la data in cui la lettera è stata recapitata al destinatario.
3. La notificazione tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di accettare la lettera o di accusarne ricevuta.
4. Negli altri casi di notificazione per posta, non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge dello Stato sul territorio del quale la notificazione viene eseguita.
Storico versioni
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