Art. 67

Inserzione

In vigore dal 17 set 2009
Inserzione Se non è possibile reperire l'indirizzo del destinatario o se la notificazione a norma dell', paragrafo 4, è risultata impossibile, anche dopo un secondo tentativo da parte dell'Ufficio, la notificazione viene eseguita tramite un'inserzione nella pubblicazione periodica di cui all' del regolamento di base. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità della pubblicazione dell'inserzione.
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Inserzione (Art. 67 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo