Art. 64

Disposizioni generali

In vigore dal 17 set 2009
Disposizioni generali 1.   Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio a una parte sono presentati in originale, in copia non autenticata dell'originale o sotto forma di tabulato. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata. 2.   Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1. 3.   La notificazione può essere eseguita come segue: a) per posta, conformemente all'; b) con consegna a mano, conformemente all'; c) mediante pubblicazione a norma dell'; oppure d) con mezzi di trasmissione elettronici o altri mezzi tecnici conformemente al secondo comma. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica. 4.   I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell' del regolamento di base sono notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali documenti possono essere anche notificati elettronicamente; in tal caso le relative modalità di notifica sono determinate dal presidente dell'Ufficio.
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