Art. 64
Disposizioni generali
In vigore dal 17 set 2009
Disposizioni generali
1. Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio a una parte sono presentati in originale, in copia non autenticata dell'originale o sotto forma di tabulato. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata.
2. Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1.
3. La notificazione può essere eseguita come segue:
a)
per posta, conformemente all';
b)
con consegna a mano, conformemente all';
c)
mediante pubblicazione a norma dell'; oppure
d)
con mezzi di trasmissione elettronici o altri mezzi tecnici conformemente al secondo comma.
Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica.
4. I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell' del regolamento di base sono notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali documenti possono essere anche notificati elettronicamente; in tal caso le relative modalità di notifica sono determinate dal presidente dell'Ufficio.
Storico versioni
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