Art. 63

Verbali del procedimento orale e dell'istruzione

In vigore dal 17 set 2009
Verbali del procedimento orale e dell'istruzione 1.   I verbali del procedimento orale e dell'istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti e il risultato delle eventuali ispezioni. 2.   Il verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene letto o presentato all'interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell'avvenuto espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto. In caso di mancata approvazione, vanno indicate le sue obiezioni. 3.   Il verbale è firmato dall'agente che lo redige e dall'agente che conduce il procedimento orale o l'istruzione. 4.   Alle parti viene fornita una copia e, se necessario, una traduzione del verbale.
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Verbali del procedimento orale e dell'istruzione (Art. 63 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo