Art. 63
Verbali del procedimento orale e dell'istruzione
In vigore dal 17 set 2009
Verbali del procedimento orale e dell'istruzione
1. I verbali del procedimento orale e dell'istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti e il risultato delle eventuali ispezioni.
2. Il verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene letto o presentato all'interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell'avvenuto espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto. In caso di mancata approvazione, vanno indicate le sue obiezioni.
3. Il verbale è firmato dall'agente che lo redige e dall'agente che conduce il procedimento orale o l'istruzione.
4. Alle parti viene fornita una copia e, se necessario, una traduzione del verbale.
Storico versioni
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