Art. 21
Diritto a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento
In vigore dal 17 set 2009
Diritto a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento
1. Se nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione intentata ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento di base contro il richiedente, l'Ufficio può sospendere il procedimento. L'Ufficio può fissare una data per il proseguimento del procedimento sospeso.
2. Quando è stata iscritta nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali una decisione definitiva o un'altra decisione all'azione di cui al paragrafo 1, l'Ufficio prosegue il procedimento. Può proseguirlo anche prima della registrazione, ma non prima della data già stabilita a norma del paragrafo 1.
3. Nel caso di trasferimento a terzi, produttivo di effetti nei riguardi dell'Ufficio, del diritto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, detto terzo può subentrare nella domanda presentata dal primo richiedente, purché lo comunichi all'Ufficio entro un mese dall'iscrizione di una decisione definitiva nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Le tasse dovute in virtù dell' del regolamento di base e già pagate dal primo richiedente sono considerate pagate dal richiedente successivo.
Storico versioni
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