Art. 20
Rivendicazione di priorità
In vigore dal 17 set 2009
Rivendicazione di priorità
Se il richiedente rivendica un diritto di priorità per una domanda ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento di base, che non è prima tra quelle da indicare a norma dell', paragrafo 3, primo trattino, del presente regolamento, l'Ufficio gli comunica che può essere assegnata una data di priorità soltanto alla prima domanda. Se l'Ufficio rilascia una ricevuta che riporti la data di presentazione di una domanda che non è la prima tra quelle da indicare, la data di priorità notificata è considerata nulla.
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