Art. 19
Condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento di base
In vigore dal 17 set 2009
Condizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base
1. Se l'Ufficio rileva che la domanda non è conforme alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo o dell', applica l', paragrafo 2, ma può esigere dal richiedente che siano sanate le irregolarità rilevate entro un termine stabilito dall'Ufficio stesso. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio respinge immediatamente la domanda, conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
2. La domanda contiene le seguenti informazioni dettagliate:
a)
la cittadinanza del richiedente, se si tratta di una persona fisica e la sua designazione come parte ai sensi dell' del presente regolamento e, se non si tratta del costitutore, il nome e l'indirizzo del costitutore;
b)
il nome latino del genere, della specie o della sottospecie cui appartiene la varietà, e il nome comune;
c)
le caratteristiche della varietà che secondo il richiedente sono chiaramente distinguibili da quelle di altre varietà; queste ultime indicate (se del caso) come varietà di riferimento per le prove;
d)
la costituzione, il mantenimento e la moltiplicazione della varietà; in particolare quanto segue:
—
le caratteristiche, la denominazione della varietà o, in assenza di questa, la designazione provvisoria e la coltivazione di materiali di un'altra varietà o di altre varietà, almeno quando il materiale di queste altre varietà deve essere utilizzato ripetutamente per la produzione della varietà, oppure
—
le caratteristiche che sono state geneticamente modificate nei casi in cui la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
e)
la regione e il paese in cui la varietà è stata costituita o scoperta e sviluppata;
f)
la data e il paese della prima cessione dei costituenti della varietà o del materiale raccolto della varietà ai fini della valutazione della novità conformemente all' del regolamento di base o, in assenza, una dichiarazione che tale cessione non è ancora avvenuta;
g)
l'autorità cui è stata rivolta la domanda e il numero di fascicolo delle domande di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento;
h)
le privative nazionali esistenti per ritrovati vegetali o le licenze per la varietà interessata all'interno della Comunità.
3. L'Ufficio può richiedere tutte le informazioni e la documentazione necessarie, come pure, se necessario, disegni o fotografie in numero sufficiente per effettuare l'esame tecnico entro il termine fissato dall'Ufficio stesso.
4. Se la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, l'Ufficio chiede al richiedente di inviargli copia della dichiarazione scritta dell'autorità competente, in base all'esame tecnico di cui agli del regolamento di base, attestante che la varietà non presenta rischi per l'ambiente conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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