Art. 35

Altro materiale da utilizzare per la verifica tecnica

In vigore dal 17 set 2009
Altro materiale da utilizzare per la verifica tecnica Se il titolare ha presentato materiale della varietà conformemente all', paragrafo 3, del regolamento di base, l'ufficio d'esame, previo consenso dell'Ufficio, può verificare detto materiale mediante un controllo di altro materiale prelevato sul terreno in cui è prodotto, dal titolare stesso o col suo consenso oppure prelevato da materiale commercializzato, dal titolare o col suo consenso, o prelevato da enti ufficiali di uno Stato membro, nell'ambito delle loro competenze.
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Altro materiale da utilizzare per la verifica tecnica (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo