Art. 42

Condizioni relative alla persona cui viene concessa una licenza obbligatoria

In vigore dal 17 set 2009
Condizioni relative alla persona cui viene concessa una licenza obbligatoria 1.   Fatte salve le altre condizioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento di base, la persona cui viene concessa la licenza obbligatoria dispone di adeguata capacità finanziaria e tecnica per utilizzare la licenza obbligatoria stessa. 2.   Il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione di una licenza obbligatoria e indicate nella decisione relativa a tale licenza è considerato una delle circostanze ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento di base. 3.   L'Ufficio fa sì che la persona cui viene concessa una licenza obbligatoria non possa intentare un'azione per la violazione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, a meno che il titolare non abbia rifiutato od omesso di esercitarla entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata una richiesta in tal senso.
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Condizioni relative alla persona cui viene concessa una licenza obbligatoria (Art. 42 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo