Art. 46 · Ricezione del ricorso

Art. 46

Ricezione del ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Ricezione del ricorso All'atto della ricezione di un ricorso, l'Ufficio lo contrassegna con un numero di fascicolo del procedimento di ricorso e con la data di recezione presso L'Ufficio e notifica al ricorrente il termine di trasmissione dei motivi del ricorso; l'omissione di detta notificazione non può essere fatta valere.
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