Art. 47
Le parti nel procedimento di ricorso
In vigore dal 17 set 2009
Le parti nel procedimento di ricorso
1. L'Ufficio invia immediatamente copia del ricorso, contrassegnata dal numero di fascicolo e dalla data di ricezione alle parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'ufficio.
2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono essere parti nel procedimento di ricorso, ove lo richiedano entro due mesi dalla comunicazione della copia del ricorso.
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