Art. 47

Le parti nel procedimento di ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Le parti nel procedimento di ricorso 1.   L'Ufficio invia immediatamente copia del ricorso, contrassegnata dal numero di fascicolo e dalla data di ricezione alle parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'ufficio. 2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono essere parti nel procedimento di ricorso, ove lo richiedano entro due mesi dalla comunicazione della copia del ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo