Art. 49

Inammissibilità del ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Inammissibilità del ricorso 1.   Se il ricorso non è conforme alle disposizioni del regolamento di base, in particolare agli , o alle disposizioni del presente regolamento, in particolare all', la commissione di ricorso ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare irregolarità, se possibile, entro un termine fissato dalla commissione stessa. Se il ricorso non viene rettificato tempestivamente, la commissione di ricorso lo respinge come inammissibile. 2.   Qualora venga presentato un ricorso contro una decisione dell'Ufficio impugnata in forza dell' del regolamento di base, la commissione di ricorso presenta immediatamente il ricorso come ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, col consenso del ricorrente; se il ricorrente non dà il proprio consenso, la commissione di ricorso può respingere il ricorso come inammissibile. Nel caso di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, detto ricorso si considera presentato alla Corte di giustizia nella data di ricezione da parte dell'Ufficio, in conformità dell'.
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