Art. 62 · Costi dell'istruzione

Art. 62

Costi dell'istruzione

In vigore dal 17 set 2009
Costi dell'istruzione 1.   L'istruzione può essere subordinata alla condizione che la parte richiedente l'istruzione depositi una somma il cui importo è fissato dall'Ufficio in funzione della stima delle spese. 2.   I testimoni e i periti citati a comparire dinanzi all'Ufficio hanno diritto a un adeguato rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere concesso un anticipo. 3.   I testimoni che hanno diritto al rimborso di cui al paragrafo 2 hanno altresì diritto a un adeguato compenso per il mancato guadagno e i periti, che non siano agenti dell'ufficio d'esame, hanno diritto a un onorario per i loro servizi. I versamenti sono eseguiti ai testimoni dopo la deposizione e ai periti dopo l'espletamento dei loro compiti. 4.   I pagamenti delle somme, dovute in forza dei paragrafi 2 e 3 e conformemente alla tabella tariffaria fissata dall'allegato I del presente regolamento, sono eseguiti dall'Ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-62