Art. 13

Affidamento dell'incarico a un ufficio di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base

In vigore dal 17 set 2009
Affidamento dell'incarico a un ufficio di esame di cui all', paragrafo 1 del regolamento di base 1.   Quando il consiglio di amministrazione incarica dell'esame tecnico il competente servizio di uno Stato membro, il presidente dell'Ufficio notifica l'incarico a detto servizio, denominato di seguito «ufficio d'esame». L'incarico decorre dalla data di emissione della notificazione da parte del presidente dell'Ufficio. Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, alla revoca dell'incarico affidato a un ufficio d'esame, salvo il disposto dell', paragrafo 6. 2.   A un agente dell'ufficio d'esame che partecipa all'esame tecnico non è consentito utilizzare, senza autorizzazione, né divulgare a persone non autorizzate fatti, documenti e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'esame tecnico o in connessione con la sua esecuzione. Detto obbligo permane anche dopo la conclusione dell'esame tecnico di cui trattasi, dopo la cessazione dal servizio e dopo la revoca dell'incarico affidato all'ufficio d'esame interessato. 3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, al materiale della varietà che il richiedente ha messo a disposizione dell'ufficio d'esame. 4.   L'Ufficio controlla l'attuazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e decide circa l'esclusione o la ricusazione di agenti degli uffici d'esame, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento di base.
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