Art. 11

Commissioni di ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Commissioni di ricorso 1.   È istituita una commissione di ricorso competente per le decisioni sui ricorsi presentati contro le decisioni di cui all' del regolamento di base. Se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire, su proposta dell'Ufficio, diverse commissioni di ricorso. In tal caso esso deve stabilire la ripartizione dei compiti tra le diverse commissioni di ricorso. 2.   Ogni commissione di ricorso è composta da membri qualificati in campo tecnico e in campo giuridico; si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 2 e 3. Il presidente è uno dei membri qualificati in campo giuridico. 3.   L'esame di un ricorso è affidato dal presidente della commissione di ricorso a un relatore designato tra i membri della commissione stessa. L'incarico può comprendere, eventualmente, anche l'istruzione del caso. 4.   Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate a maggioranza dei suoi membri.
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Commissioni di ricorso (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo