Art. 10
Consultazione
In vigore dal 17 set 2009
Consultazione
Gli agenti dell'Ufficio possono usare gratuitamente i locali della sede degli organismi nazionali di cui all', paragrafo 4, del regolamento di base e degli uffici d'esame di cui agli del presente regolamento per organizzare consultazioni periodiche con le parti e con terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:874:oj#art-10