Art. 10

Consultazione

In vigore dal 17 set 2009
Consultazione Gli agenti dell'Ufficio possono usare gratuitamente i locali della sede degli organismi nazionali di cui all', paragrafo 4, del regolamento di base e degli uffici d'esame di cui agli del presente regolamento per organizzare consultazioni periodiche con le parti e con terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo