Art. 8
Competenze dei singoli membri
In vigore dal 17 set 2009
Competenze dei singoli membri
1. Il comitato designa uno dei propri membri come relatore in nome del comitato.
2. Il relatore può, tra l'altro:
a)
eseguire i compiti di cui all' e controllare la presentazione delle relazioni degli uffici d'esame, di cui agli ;
b)
seguire il procedimento nell'ambito dell'Ufficio, inclusa la comunicazione di ogni irregolarità che una parte deve sanare e la fissazione dei termini per farlo; e
c)
garantire una stretta consultazione e lo scambio di informazioni con le parti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:874:oj#art-8