Art. 25

Cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici d'esame

In vigore dal 17 set 2009
Cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici d'esame In tutte le fasi di svolgimento dell'esame tecnico gli agenti dell'ufficio d'esame responsabile dell'esame tecnico cooperano con il relatore designato conformemente all', paragrafo 1. La cooperazione riguarda almeno i seguenti aspetti: a) controllo dell'esecuzione dell'esame tecnico, comprendente anche l'ispezione dei campi prova e il controllo dei metodi applicati per i test dal relatore; b) salve le altre indagini dell'Ufficio, informazioni fornite dall'ufficio d'esame si dati circostanziati relativi a una precedente commercializzazione della varietà; e c) presentazione all'Ufficio di relazioni provvisorie su ogni periodo di coltura da parte dell'ufficio d'esame.
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Cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici d'esame (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo