Art. 27

Altre relazioni d'esame

In vigore dal 17 set 2009
Altre relazioni d'esame 1.   Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito, o in corso di esecuzione, a fini ufficiali in uno Stato membro da uno dei servizi competenti per la specie interessata in forza dell', paragrafo 1, del regolamento di base, può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, purché sussistono i seguenti presupposti: a) il materiale sottoposto all'esame tecnico è conforme, quantitativamente e qualitativamente, ai requisiti stabiliti all', paragrafo 4, del regolamento di base; b) laddove l'esame tecnico è stato eseguito in modo conforme agli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento di base e sia stato eseguito conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione o alle istruzioni generali impartite dall'Ufficio, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento di base e agli ; c) l'Ufficio ha avuto l'opportunità di sorvegliare l'esecuzione dell'esame tecnico di cui trattasi; e d) nella misura in cui la relazione finale non sia immediatamente disponibile, le relazioni provvisorie concernenti ogni periodo di coltura sono presentate all'Ufficio anteriormente alla relazione d'esame. 2.   Qualora non ritenga che la relazione d'esame di cui al paragrafo 1 possa costituire una base sufficiente per una decisione, l'Ufficio può seguire la procedura fissata dall' del regolamento di base, previa consultazione del richiedente e dell'ufficio d'esame interessato. 3.   L'Ufficio e i competenti servizi nazionali per le varietà vegetali di ciascuno Stato membro si garantiscono reciprocamente un'assistenza amministrativa gratuita, mettendo a disposizione, su richiesta, le relazioni d'esame già esistenti sulla varietà, riservate a loro uso esclusivo, per valutare la distinzione, l'omogeneità e la stabilità della stessa varietà. Una somma specifica è addebitata dall'Ufficio, o dal competente ufficio nazionale per le varietà vegetali, per la presentazione di tale rapporto all'altro: essa è concordata fra gli uffici interessati. 4.   Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito o in corso di esecuzione a fini ufficiali in un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, sempreché l'esame tecnico sia stato eseguito in modo conforme alle condizioni definite in un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente del suddetto paese terzo. Tra tali condizioni figurano, per lo meno, le seguenti: a) sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito alla lettera a), paragrafo 1; b) gli esami tecnici devono essere stati effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all', paragrafo 2, del regolamento di base; c) l'Ufficio deve avere avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti a effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato e di controllare l'andamento dell'esame tecnico in questione; d) sussistono i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, lettera d).
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