Art. 26
Forma delle relazioni d'esame
In vigore dal 17 set 2009
Forma delle relazioni d'esame
1. Le relazioni d'esame di cui all' del regolamento di base sono firmate dall'agente responsabile dell'ufficio d'esame e recano l'indicazione che i risultati dell'esame tecnico sono riservati all'uso esclusivo dell'Ufficio, conformemente all', paragrafo 4, dello stesso regolamento.
2. Il disposto del paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, a ogni relazione provvisoria da presentare all'Ufficio. L'Ufficio d'esame rilascia direttamente al richiedente copia della relazione provvisoria.
Storico versioni
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