Art. 24

Informazioni fornite dall'Ufficio agli uffici d'esame

In vigore dal 17 set 2009
Informazioni fornite dall'Ufficio agli uffici d'esame Conformemente all', paragrafo 3, del regolamento di base, l'Ufficio trasmette agli uffici d'esame copie dei seguenti documenti per la varietà interessata: a) il modulo per la domanda, il questionario tecnico e ogni documento complementare presentato dal richiedente e contenente informazioni necessarie ai fini dell'esame tecnico; b) i moduli compilati dal richiedente conformemente all'; c) i documenti connessi con un'opposizione basata sull'asserita insussistenza dei requisiti di cui agli del regolamento di base.
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