Art. 7

Decisioni

In vigore dal 17 set 2009
Decisioni 1.   Il comitato, oltre a prendere le decisioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base, può decidere in merito a quanto segue: — la non sospensione di una decisione impugnata, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento di base, — la revisione interlocutoria di cui all' del regolamento di base, — la restitutio in integrum di cui all' del regolamento di base, e — la ripartizione delle spese di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base e all' del presente regolamento. 2.   Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei suoi membri.
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Decisioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo