Art. 7
Decisioni
In vigore dal 17 set 2009
Decisioni
1. Il comitato, oltre a prendere le decisioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base, può decidere in merito a quanto segue:
—
la non sospensione di una decisione impugnata, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento di base,
—
la revisione interlocutoria di cui all' del regolamento di base,
—
la restitutio in integrum di cui all' del regolamento di base, e
—
la ripartizione delle spese di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base e all' del presente regolamento.
2. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Storico versioni
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