Art. 5
Traduzione di documenti delle parti
In vigore dal 17 set 2009
Traduzione di documenti delle parti
1. Se una parte presenta un documento in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Unione europea, l'Ufficio può richiedere alla parte una traduzione dei documenti pervenutigli, nella lingua che deve essere utilizzata da tale parte o dagli agenti competenti dell'Ufficio.
2. Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata o sia presentata da una parte, l'Ufficio può esigere che entro un termine da esso stabilito sia presentato un attestato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.
3. Se la traduzione di cui al paragrafo 1 e l'attestato di cui al paragrafo 2 non vengono presentati, il documento è considerato come non pervenuto.
Storico versioni
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